In merito agli aspetti legislativi relativi alla protezione dei lavoratori outdoor nei confronti della radiazione solare dobbiamo sottolineare che pur essendo la “radiazione solare” classificata dalla IARC nel gruppo 1 di cancerogenesi (sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo) e pur costituendo un fattore di rischio per tutte le attività outdoor, essa non è stata inserita nell’ elenco degli Agenti cancerogeni e mutageni del D.Lgs 81/2008.
Percontro il D.lgvo 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese specifiche norme di tutela della salute per i lavoratori a radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII capo V), recependo la la direttiva europea per la tutela dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali (DIRETTIVA 2006/25/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2006 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
Pur essendo le radiazioni UV solari escluse dal campo di applicazione specifico del titolo VIII capo V, va comunque sottolineato che l’art. 181, comma 1 specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da “identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione” facendo “particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.
Le prime sono le norme tecniche nazionali (UNI, CEI) e internazionali (CEN, ISO), mentre le seconde sono definite all’art. 2 comma 1 punto v) come “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. Posto che il datore di lavoro deve sempre considerare l’effetto del rischio sulla salute dei lavoratori tenendo conto dell’evoluzione tecnica in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e dato che le buone prassi sono per definizione documenti di natura applicativa sviluppati in coerenza con le norme tecniche, è consigliabile utilizzarle come riferimenti primari ogni qualvolta ve ne sia disponibilità.
Il Testo Unico prevede tra le misure generali di tutela "l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo". Prevede inoltre che il datore di lavoro, il dirigente e il preposto debbano richiedere "l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione".
Il Testo Unico sancisce che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori "i necessari ed idonei mezzi di protezione"; e inoltre sancisce l'obbligo da parte dei lavoratori di osservare "le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; la lettera c dello stesso comma sancisce che i lavoratori devono utilizzare "in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione".
Tali aspetti vanno riguardati anche alla luce del Decreto del 27 Aprile 2004 Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che inserisce i tumori cutanei nella lista delle malattie professionali con obbligo di denuncia. In particolare nella Lista I delle malattie ad elevata probabilità di origine Lavorativa sono inserite:
Gruppo 5 –malattie della pelle
Gruppo 6 – tumori cutanei ( cheratosi attiniche ed epiteliomi in sedi fotoesposte in relazione alla radiazione solare solare)
Inoltre il D.M. 9 aprile 2008 Nuove Tabelle delle Malattie Professionali nell’ Industria e nell’Agricoltura contempla tra le malattie professionali quanto segue:
n° 84: malattie causate dalle radiazioni UV
Malattie causate dalle radiazioni UV comprese le radiazioni solari (cheratosi attiniche, epiteliomi cutanei delle sediattiniche, epiteliomi cutanei delle sedi fotoesposte)
Esplicitando quanto segue:
“Lavorazioni che espongono alle radiazioni UV. Lavorazioni che espongono alle radiazioni solari presso stabilimenti balneari, a bordo di navi, in cantieri di edilizia stradale, in cave e miniere a cielo aperto”.
Per quanto riguarda l’agricoltura, la Tabella Malattie Professionali nell’ Agricoltura al punto 19 include : N° 19: Malattie Causate da Radiazioni Solari (cheratosi attiniche, epiteliomi cutanei delle sedi fotoesposte).
Ai fini della valutazione e prevenzione del rischio lavorativo di esposizione a radiazione solare nelle lavorazioni all'aperto è possibile far riferimento al documento ICNIRP 14/2007 "Protecting Workers from Ultraviolet Radiation", sulla base di tale docuento è possibile effettuare valutazioni quantitative di rischio per esposizione cutenea ed oculare ed adottare le appropriate misure di tutela. Tali criteri sono stati adottati anche nel presente portale alla sezione calcolo esposizione.