Il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008, tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale, e a questo argomento sono esclusivamente dedicati gli approfondimenti proposti a seguito.
L'Art. 216. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi prescrive che nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.
La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.
Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida “le buone prassi”. Oppure dati del fabbricante.
La valutazione dei rischi deve prendere in esame:
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il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
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i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
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qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
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qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
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qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
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l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
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la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
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per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
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sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
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una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
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le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
Innanzitutto, ai fini della valutazione del rischio, occorre verificare se le sorgenti sono “giustificabili” cioè intrinsecamente sicure ovvero nelle abituali condzioni di impiego "innocue" o possono rappresentare un rischio per la salute dei soggetti esposti.
Sorgenti Giustificabili
Sono tutte le sorgenti che non comportano rischi per la salute e pertanto possono essere tralasciate nell'ambito della valutazione dei rischi.
Queste sono:
Tutte le sorgenti intrinsecamente sicure:
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Le sorgenti di radiazioni ottiche che, nelle usuali condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza.
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Le Sorgenti che danno luogo a emissioni accessibili insignificanti.
Esempio:
Se l’esposizione determinata da una data sorgente è inferiore al 20% del pertinente limite di esposizione questa può essere considerata innocua (goiustificabile): se sono presenti 10 sorgenti uguali il contributo di ciascuna dovrà essere inferiore al 2% del VLE.
Esempio di sorgenti “innocue” sono l’illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa.
Sorgenti analoghe nelle corrette condizioni di impiego si possono “giustificare".
In generale non è necessario procedere alla valutazione del rischio da luce visibile per qualsiasi sorgente di luminanza inferiore a 10 4 cd/m2
In caso di dubbi è possibile effettuare una semplice verifica con luxmetro calibrato
Per alcune sorgenti vanno verificate le appropriate condizioni di uso per poter essere “inncocue", ad esempio:
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Lampade fluorescenti da illuminazione di ambienti: sono innocue per le normali condizioni di illuminamento negli ambienti di lavoro : ~ 600 lux
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Proiettori da tavolo: innocui se non si fissa il fascio
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Riflettori (alogenuri metallici o a mercurio): non rappresentano fonte di rischio se lo schermo è integro in vetro e se questi non sono fissati direttamente (fascio non in linea con asse visivo).
Sono "giustificabili" tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009 così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009
Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione deve prendere in esame i dati tecnici forniti dal fabbricante (comprese le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti).
Classificazione lampade
Le lampade e i sistemi di lampade sono classificati in 4 gruppi secondo lo standard CEI EN 62471:2009. Questa norma prevede metodi di misura e classificazione ed anche se non definisce vincoli specifici per la marcatura, rappresenta attualmente lo stato dell’arte in termini di informazioni sulla sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade (compresi i LED).
Gruppo
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Stima del Rischio
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Esente
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Nessun rischio fotobiologico
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Gruppo 1
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Nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego
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Gruppo 2
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Non presenta rischio in condizioni di riflesso naturale di avversione alla luce o effetti termici
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Gruppo 3
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Pericoloso anche per esposizioni momentanee
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Macchine
DLgs. 27/01/2010 n.17 (Direttiva Macchine) prevede che se una macchina emette radiazioni non ionizzanti (quindi comprese anche le ROA) che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte, soprattutto se portatrici di dispositivi medici impiantati (per le ROA: il cristallino artificiale), il costruttore deve riportare nel manuale di istruzioni le relative informazioni.
Qualora manchino norme specifiche di prodotto, la norma UNI EN 12198:2009 consente al fabbricante di assegnare alla macchina una categoria in funzione del livello di emissione di radiazioni secondo i valori riportati nella appendice B della suddetta norma. Sono contemplate tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, informazione, addestramento:
categoria 0 nessuna restrizione: macchina intrinsecamente sicura ai fini dell'emissione ROA;
categoria 1: possono essere necessarie limitazioni d'accesso e misure di protezione; il fabbricante deve fornire informazioni su pericoli e rischi anche indiretti
categoria 2: richieste sempre restrizioni speciali e misure di protezione; il fabbricante ha l'obbligo di fornire infomazioni su pericoli e rischi anche indiretti e sull'addestramento necessario ai fini dell'impiego sicuro.